Allegato 1›Capo IV
Art. 41
71 / 122Esito dei controlli a posteriori
In vigore dal 4 ott 2024
1. L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.
2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all'ufficio dell'Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-41