Allegato 1›Capo III
Art. 17
Servizio di vigilanza
In vigore dal 4 ott 2024
1. I responsabili degli uffici dell'Agenzia, d'intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-17