Allegato 1›Capo III
Art. 18
Zona di vigilanza doganale terrestre
In vigore dal 4 ott 2024
1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.
2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l'interno:
a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre;
b) per cinque chilometri dal lido del mare.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata;
b) l'estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade;
c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-18