Allegato 1›Capo III
Art. 16
Servizio visita approdi
In vigore dal 4 ott 2024
1. All'arrivo delle imbarcazioni in porto, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico e riscontrare le provviste di bordo esistenti, apponendo i sigilli sui generi soggetti a vincolo fiscale che ne facciano parte in quantità superiore ai limiti consentiti.
2. Gli esiti dell'attività svolta sono riportati in apposito verbale consegnato in copia al capitano dell'imbarcazione e, in caso di irregolarità, inoltrato all'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-16