Allegato 1Capo III

Art. 25

Vigilanza doganale negli aeroporti

In vigore dal 4 ott 2024
1. All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell'Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate. 2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-25

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