Allegato 1›Capo III
Art. 25
39 / 122Vigilanza doganale negli aeroporti
In vigore dal 4 ott 2024
1. All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell'Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-25