Allegato 1›Capo III
Art. 120
Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero
In vigore dal 4 ott 2024
Testimonianze in procedimenti giudiziari
instaurati all'estero
1. L'Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, possono permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-120