Art. 2

Disposizioni in materia di spedizionieri doganali

In vigore dal 4 ott 2024
1. Alla legge 25 luglio 2000 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l' è sostituito dal seguente: « (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). - 1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 2. Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. 3. In relazione alle professionalità di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati. 4. La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani; b) maggiore età; c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all', comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111; d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale. 5. La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 6. La patente è sospesa o revocata nei casi di cui agli delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»; b) dopo l', sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). - 1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami è pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, è presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed è composta da: a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate; b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente; c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario. 3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8. Art. 1-ter (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento). - 1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono: a) inoltrare l'istanza di partecipazione; b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti; c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 2. Su istanza dell'interessato, il direttore dell'Agenzia può esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza è corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza. 3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio. 4. La prova scritta verte su: a) istituzioni di diritto privato; b) nozioni di diritto tributario; c) diritto doganale; d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale. 5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale. 6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonché sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione; b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale; c) lingua inglese; d) nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale. 7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6. 8. Le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia. 10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera c), non è richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualità di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza. 11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia.»; c) l' è sostituito dal seguente: « (Centri di assistenza doganale). - 1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità fissate dalle amministrazioni competenti nonché a svolgere i compiti di cui all', comma 3. 2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale. 3. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.».
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