Art. 7

Disposizioni finali e di coordinamento

In vigore dal 4 ott 2024
1. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Sono fatte salve le procedure di revisione delle dichiarazioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata. 3. Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all' si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-rd-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo