Allegato 1Capo III

Art. 115

Obbligo del pagamento dei diritti di confine

In vigore dal 4 ott 2024
1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata. 2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali. 3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-115

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