Allegato 1›Capo III
Art. 114
Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca
In vigore dal 4 ott 2024
Ripartizione dei proventi delle pene
e dei prodotti di confisca
1. Le somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, fatto salvo quanto di spettanza al Fondo unico giustizia di cui all' del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dedotte le spese, sono devolute per metà all'erario.
2. L'altra metà è suddivisa tra l'Agenzia e la Guardia di finanza a seconda che gli scopritori appartengano al personale dell'Agenzia o alla Guardia di finanza. Qualora gli scopritori della violazione appartengano sia all'Agenzia che alla Guardia di finanza, oppure siano appartenenti ad altra amministrazione, le somme sono suddivise in parti uguali tra Agenzia e Guardia di finanza.
3. Le somme di cui al comma 2 spettanti all'Agenzia sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le somme di cui al comma 2 spettanti alla Guardia di finanza sono assegnate, in parti uguali:
a) al Fondo di cui all' della legge 7 febbraio 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza con le modalità e i criteri di cui al citato ;
b) al Fondo di assistenza per i finanzieri.
Storico versioni
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