Allegato 1›Capo III
Art. 109
Invio dei verbali all'autorità giudiziaria
In vigore dal 4 ott 2024
1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa nè l'oblazione, nè l'estinzione ai sensi dell', sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è stata constatata la violazione, il quale comunica all'autorità giudiziaria le indicazioni di cui all', comma 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-109