Allegato 1›Capo III
Art. 113
Oblazione in materia contravvenzionale
In vigore dal 4 ott 2024
1. L'oblazione, ai sensi dell' della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l'Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell' della citata legge n. 4 del 1929, è competente l'Agenzia qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-113