Art. 120 · Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero
Allegato 1Capo III

Art. 120

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Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero

In vigore dal 4 ott 2024
Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero 1. L'Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, possono permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.
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