Allegato 1Capo II

Art. 6

Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

In vigore dal 4 ott 2024
1. In caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-6

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