Allegato 1Capo III

Art. 8

Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

In vigore dal 4 ott 2024
Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali 1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-8

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