Allegato 1›Capo III
Art. 10
Spazi doganali
In vigore dal 4 ott 2024
1. L'Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località.
2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente una struttura stabile dell'Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-10