Allegato 1›Capo III
Art. 8
22 / 122Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali
In vigore dal 4 ott 2024
Espropriazione od occupazione temporanea
di locali per la tutela degli interessi doganali
1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-8