Capo I

Art. 6

Obblighi delle ditte sementiere

In vigore dal 14 mar 2021
1. La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli del regolamento (UE) 2016/2031. 2. Con regolamento ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi attuativo dell' della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera. 3. Sono esonerati dalla registrazione al RUOP di cui al comma 1: a) i produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente a ditte sementiere registrate; b) i commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri già confezionati ed etichettati. 4. Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in applicazione degli del regolamento (UE) 2016/2031.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-6

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Obblighi delle ditte sementiere (Art. 6 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo