Capo I
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 14 mar 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli , quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visti gli della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, recante «Istituzione, a norma dell' della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dei «Registri obbligatori delle varietà»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 774, recante le norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali;
Vista la decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio e successive modificazioni;
Visto il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con il quale è stato emanato il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;
Vista la decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell' della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell' della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi e successive modificazioni;
Vista la decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere;
Vista la decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere;
Vista la decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell' della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Vista la direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;
Vista la direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;
Visto il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agrarie e delle specie di ortaggi;
Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;
Vista la decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, recante «Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio e in particolare l', comma 1, lettera b), che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 il Titolo III bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale», nonché la Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2016 L 60/90;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l';
Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020, della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata, nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative disposizioni normative in un testo unico.
2. Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonché ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.
3. È considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti. È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.
4. Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto.
5. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.
6. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:
a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purchè essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purchè essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite nè sul prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Deve essere, comunque, garantita la tracciabilità di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura;
d) il reimpiego delle sementi effettuato dagli agricoltori, ovvero lo scambio di parte del raccolto effettuato dai medesimi, di cui al comma 4.
Storico versioni
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