Capo III

Art. 17

Controlli ai prodotti sementieri

In vigore dal 14 mar 2021
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio. 2. I controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625. 3. Ai fini della certificazione dei prodotti sementieri delle specie disciplinate dal presente decreto, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati VI e IX. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1.
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Controlli ai prodotti sementieri (Art. 17 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo