Capo III
Art. 19
Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri
In vigore dal 14 mar 2021
1. Le operazioni di controllo di cui all' sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.
2. Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore sementiero.
3. Presso il Ministero è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.
4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.
6. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli, concessa al personale tecnico ai sensi dell', è revocata e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) non possegga più i requisiti richiesti;
b) non adempia agli obblighi di cui al presente decreto;
c) non dimostri la necessaria diligenza;
d) non si attenga alle istruzioni ricevute con decreto del Ministero.
7. Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri è iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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