Capo III

Art. 20

Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione

In vigore dal 14 mar 2021
1. Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate. 2. Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro. 3. Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale». 4. Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli . 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti alla «categoria di base».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-20

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Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione (Art. 20 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo