Capo II

Art. 15

Cancellazione e rettifiche di varietà iscritte al registro delle varietà

In vigore dal 14 mar 2021
1. Il Ministero, con proprio decreto, dispone la cancellazione di una varietà qualora: a) in sede di esame, risulti che detta varietà non sia più distinta, stabile o sufficientemente omogenea; b) il responsabile della conservazione in purezza della varietà ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione; d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione. 3. Per le varietà comprese nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà. 4. La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilità, uniformità e stabilità richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varietà dal Registro. 5. Nel caso di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro. 6. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione. 7. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione di differenziabilità non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione è annullato. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-15

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