Capo II

Art. 13

Denominazione varietale

In vigore dal 14 mar 2021
1. La varietà, oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà, prende la denominazione assegnata dal costitutore. 2. La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varietà. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. 3. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione di cui al comma 2 non poteva essere accettata al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-13

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