Capo II
Art. 9
Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali
In vigore dal 14 mar 2021
1. Il Ministero, ai fini dell'iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varietà di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.
2. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varietà iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri da qualsiasi altra varietà nota nell'Unione europea e nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Si considera nota nell'Unione europea qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata, soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) figura nel catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi;
b) è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o in un altro Stato membro o è ammessa per la certificazione per altri Paesi a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti, in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati;
c) è nota una varietà protetta con una privativa o per la quale sia stata debitamente presentata una domanda per ottenere una privativa per ritrovati vegetali in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV.
3. Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.
4. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.
5. Una varietà possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel Registro delle varietà, almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.
6. Per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.
9. Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'.
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