Capo II
Art. 8
Domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali
In vigore dal 14 mar 2021
1. L'iscrizione al Registro è chiesta dal costitutore della varietà e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. Per le varietà di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà.
3. Il costitutore ha facoltà di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-8