Capo I
Art. 3
Definizioni
In vigore dal 14 mar 2021
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) anno di produzione: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione;
b) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varietà di piante agrarie, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti;
c) avente causa: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costitutore;
d) Comitato fitosanitario nazionale: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell' della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
e) costitutore: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
f) ditta sementiera: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attività: produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri;
g) germinabilità: percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura;
h) ibridi: piante derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale;
i) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile);
l) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile);
m) linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;
n) lotto: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
o) miscugli: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del 5 per cento;
p) micropropagazione: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta;
q) pianta madre: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;
r) prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante;
s) purezza fisica: la percentuale in peso del seme puro della varietà o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varietà o specie;
t) responsabile della conservazione in purezza: la persona fisica o giuridica che cura il mantenimento in purezza della varietà, per conto del costitutore;
u) servizio fitosanitario nazionale: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell' della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionalie delle province autonome;
v) stabilimento: ogni unità produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attività previste dal presente decreto;
z) varietà sintetiche: varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi;
aa) unità di vendita: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-3