Questo termine è definito da 12 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una quantità di materiale della stessa qualità, prodotto utilizzando parametri di produzione uniformi in una determinata fase di fabbricazione, conservato e contenuto per escludere la miscelazione con altri materiali o la contaminazione, e contrassegnato come tale da un unico numero di produzione.
Fonte: reg-2022-09-15-1616 — art. 2 →una quantità definita di materiali o di prodotto che sono sottoposti allo stesso processo o agli stessi processi in modo che se ne possa presumere l'omogeneità. In caso di fabbricazione continua, un lotto corrisponde a una frazione definita della produzione, caratterizzata dalla sua omogeneità prevista
Fonte: reg-2025-10-17-2154 — art. 2 →unità di negoziazione utilizzata dalla sede di negoziazione in cui il derivato su merci è negoziato e che rappresenta una quantità standardizzata della merce sottostante. Un’entità di un paese terzo è considerata un’entità finanziaria se, qualora avesse sede nell’Unione e fosse soggetta al diritto dell’UE, necessiterebbe di autorizzazione ai sensi di uno degli atti giuridici di cui al primo comma, punto 1. Un’entità di un paese terzo è considerata un’entità non finanziaria se, qualora avesse sede nell’Unione e fosse soggetta al diritto dell’UE, non necessiterebbe di autorizzazione ai sensi di
Fonte: reg-2022-04-20-1302 — art. 2 →un quantitativo non superiore a 3.000 m³ di granulato di conglomerato bituminoso
Fonte: d-2018-03-28-69 — art. 2 →un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG)
Fonte: d-2020-03-31-78 — art. 2 →un campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 tonnellate, per i quali sono state emesse dichiarazioni di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2
Fonte: d-2013-02-14-22 — art. 3 →un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.
Fonte: dlgs-2000-05-19-151 — art. 2 →un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante
Fonte: dlgs-2021-02-02-20 — art. 3 →un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine
Fonte: dlgs-2021-02-02-18 — art. 2 →una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita
Fonte: reg-2016-10-26-2031 — art. 2 →una quantità definita di materiale di partenza, materiale di imballaggio o prodotto trasformato in un unico processo o in una serie di processi, in modo che se ne possa presumere l’omogeneità
Fonte: reg-2021-07-29-1248 — art. 2 →una quantità definita di materiale di partenza, materiale di imballaggio o prodotto trasformato in un unico processo o in una serie di processi, in modo che se ne possa presumere l'omogeneità
Fonte: reg-2021-08-02-1280 — art. 2 →