Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 giu 2000
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "materiali di moltiplicazione": i vegetali destinati alla moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale risultante è destinata ad un'ulteriore commercializzazione;
b) "moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi;
c) "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;
d) "commercializzazione": la detenzione per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonché la vendita e ogni altra forma di trasferimento;
e) "organismo ufficiale responsabile": i servizi fitosanitari regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
f) "lotto": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-2