Art. 4

Requisiti dei materiali di moltiplicazione

In vigore dal 29 giu 2000
1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell', solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversità genetica. 3. I materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione devono: a) essere sostanzialmente esenti, almeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne la possibilità di utilizzazione; b) essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualità come materiali di moltiplicazione; c) avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso quali materiali di moltiplicazione; d) nel caso delle sementi, avere una capacità germinativa soddisfacente; e) se commercializzati con un riferimento alla varietà di cui all', avere un'identità e una purezza varietale soddisfacenti. 4. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, deve essere eliminato. 5. I materiali di moltiplicazione degli agrumi devono inoltre: a) derivare da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie; b) essere stati controllati risultando sostanzialmente esenti dai sintomi di detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo; c) in caso di innesto, essere stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi. 6. I materiali di moltiplicazione dei bulbi da fiore devono, altresì, derivare direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, siano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-4

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Requisiti dei materiali di moltiplicazione (Art. 4 Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.) — Testo vigente | Portale Normativo