Art. 4
Requisiti dei materiali di moltiplicazione
In vigore dal 29 giu 2000
1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell', solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversità genetica.
3. I materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione devono:
a) essere sostanzialmente esenti, almeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne la possibilità di utilizzazione;
b) essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualità come materiali di moltiplicazione;
c) avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso quali materiali di moltiplicazione;
d) nel caso delle sementi, avere una capacità germinativa soddisfacente;
e) se commercializzati con un riferimento alla varietà di cui all', avere un'identità e una purezza varietale soddisfacenti.
4. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, deve essere eliminato.
5. I materiali di moltiplicazione degli agrumi devono inoltre:
a) derivare da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie;
b) essere stati controllati risultando sostanzialmente esenti dai sintomi di detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
c) in caso di innesto, essere stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi.
6. I materiali di moltiplicazione dei bulbi da fiore devono, altresì, derivare direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, siano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-4