Art. 7
Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione
In vigore dal 29 giu 2000
1. I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in lotti.
Materiali di moltiplicazione di diversi lotti possono essere commercializzati in un'unica consegna, purchè il fornitore tenga un registro in cui sono indicati la composizione e l'origine dei singoli lotti.
2. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, i materiali di moltiplicazione commercializzati sono accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore rispondente alle modalità che saranno indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare ai sensi dell', comma 2.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-7