Art. 9

Importazione da Paesi terzi

In vigore dal 29 giu 2000
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, adotta le misure per dare esecuzione alle decisioni della Commissione europea relative al riconoscimento delle condizioni di equivalenza per i materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi. 2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i fornitori possono importare materiali di moltiplicazione da Paesi terzi purchè assicurino, prima dell'importazione stessa, che tali materiali presentano garanzie equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle dei materiali di moltiplicazione disciplinati dal presente decreto, in particolare per quanto riguarda la qualità, l'identificazione e gli aspetti fitosanitari. 3. L'importatore ha l'obbligo di notificare all'organismo ufficiale responsabile l'elenco dei materiali importati a norma del comma 2 e di conservare i documenti che provano l'esistenza del contratto con il fornitore del Paese terzo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-9

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