Art. 14
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 29 giu 2000
1. Le spese per le attività degli organismi ufficiali responsabili finalizzate all'iscrizione dei fornitori nei registri dei produttori ai sensi dell' e quelle per le attività dirette al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori a norma dell', comma 5, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità stabilite con disposizioni regionali.
2. Le spese per i controlli di cui all', commi 1 e 2, sono a carico dei fornitori, secondo modalità stabilite con disposizioni regionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-14