Art. 15
Abrogazioni
In vigore dal 29 giu 2000
1. Salvo quanto disposto dall', comma 2, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, è abrogato ad eccezione dell'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Loiero, Ministro degli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-15