Art. 15

Abrogazioni

In vigore dal 29 giu 2000
1. Salvo quanto disposto dall', comma 2, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, è abrogato ad eccezione dell'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Loiero, Ministro degli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-15

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