Art. 12
Sanzioni
In vigore dal 29 giu 2000
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all', comma 1, all', commi 2 e 4, e all', comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all', commi 3, 4, 5 e 6, all', commi 1 e 3, all', comma 1, e all' è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all', commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-12