Art. 8
Identificazione varietale
In vigore dal 29 giu 2000
1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento alla varietà solamente nel caso in cui la varietà stessa abbia almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia ufficialmente protetta da una privativa per i ritrovati vegetali ai sensi delle disposizioni relative alla protezione di nuove varietà di cui al regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e al decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455;
b) sia registrata ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535;
c) sia comunemente nota;
d) sia iscritta in un elenco tenuto da un fornitore con la relativa descrizione dettagliata e la denominazione. Tale elenco è elaborato conformemente alle linee direttrici internazionali adottate, laddove applicabili. L'elenco è reso accessibile, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile.
2. Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varietà, il fornitore evita qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-8