Art. 11

Armonizzazione dei metodi di controllo

In vigore dal 29 giu 2000
1. Ai fini dell'adozione in sede comunitaria di decisioni in ordine all'armonizzazione dei metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali notifica alla Commissione europea i risultati delle prove o delle analisi su campione effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni comunitarie. Le prove possono riguardare anche materiali importati da Paesi terzi. 2. Le prove e le analisi effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per la verifica della conformità di cui al comma 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-11

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