Art. 13

Norme transitorie

In vigore dal 29 giu 2000
1. I fornitori ed i laboratori autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, hanno l'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore. 2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall', comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli , comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-13

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Norme transitorie (Art. 13 Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.) — Testo vigente | Portale Normativo