Art. 6
Obblighi dei fornitori
In vigore dal 29 giu 2000
1. I fornitori che esercitano attività di produzione dei materiali di moltiplicazione devono:
a) identificare e controllare i punti critici del processo di produzione che influenzano la qualità dei materiali;
b) conservare, per esame su richiesta dell'organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui alla lettera a);
c) prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio con impianti e conoscenze specialistiche adeguati, riconosciuti idonei ai sensi dell', comma 5;
d) assicurare che i lotti di materiali di moltiplicazione siano identificabili e tenuti separati durante la produzione.
2. Qualora nell'azienda di un fornitore di materiali di moltiplicazione si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nel decreto 31 gennaio 1996 o in altra disposizione adottata a norma dell', comma 2, il fornitore medesimo informa l'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure da questo stabilite.
3. I fornitori registrati devono conservare per almeno dodici mesi un registro delle vendite e degli acquisti relativi ai materiali di moltiplicazione commercializzati.
4. I fornitori devono consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso a tutti i locali dell'azienda per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni nonché per il controllo dei registri di cui al comma 3 e dei relativi documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-6