Art. 3

Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali

In vigore dal 29 giu 2000
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione. 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto recepisce le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 98/56/CE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151#art-3

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