Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 lug 2018
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente: 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso; b) «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; c) «lotto»: un quantitativo non superiore a 3.000 m³ di granulato di conglomerato bituminoso; d) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (di seguito impianto di produzione); e) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso, di cui all'; f) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.
Storico versioni

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