Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 3 lug 2018
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonché il comma 3, il quale prevede che «Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210»; Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; Considerato che in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 7 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente n. 25097 del 24 ottobre 2017 effettuata ai sensi dell' della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e la successiva notifica alla Commissione europea n. 2017/0531/I del 20 novembre 2017; Adotta il seguente regolamento: Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2018-03-28;69#art-1

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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo