Art. 5

Sistema di gestione ambientale

In vigore dal 3 lug 2018
1. Le disposizioni di cui all', comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: a) il rispetto dei requisiti di cui all'; b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore; d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto; e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; g) formazione del personale. 3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale è certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.
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Sistema di gestione ambientale (Art. 5 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo