Art. 5
Sistema di gestione ambientale
In vigore dal 3 lug 2018
1. Le disposizioni di cui all', comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto dei requisiti di cui all';
b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);
c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;
d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;
e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
g) formazione del personale.
3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale è certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2018-03-28;69#art-5