Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
In vigore dal 3 lug 2018
1. Ai fini dell' e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.
Storico versioni
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