Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 set 2022
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 10/2011 e all' del regolamento (CE) n. 2023/2006. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano anche le definizioni seguenti: 1) «rifiuto», «rifiuti urbani», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «riutilizzo», «riciclaggio» e «rifiuto non pericoloso», di cui all' della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 2) «impresa alimentare» e «operatore del settore alimentare», di cui all' del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 3) «autorità competenti» e «audit», di cui all' del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. 3.   Ai fini del presente regolamento si applicano anche le definizioni seguenti: 1) «tecnologia di riciclaggio»: combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica o chimica per riciclare un flusso di rifiuti di un certo tipo e raccolti in un certo modo in materiali e oggetti di materia plastica riciclata di un tipo specifico e con uno specifico uso previsto, e include una tecnologia di decontaminazione; 2) «tecnologia di decontaminazione»: combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica o chimica facenti parte di una tecnologia di riciclaggio il cui scopo principale è quello di rimuovere la contaminazione o di purificare; 3) «processo di riciclaggio»: sequenza di operazioni unitarie destinate alla fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata attraverso un processo di pretrattamento, un processo di decontaminazione e un processo di post-lavorazione, e che si basa su una specifica tecnologia di riciclaggio; 4) «materia plastica riciclata»: la materia plastica risultante dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio e la materia plastica risultante dalle successive operazioni del processo di post-lavorazione e che non è ancora trasformata in materiali e oggetti di materia plastica riciclata; 5) «materiali e oggetti di materia plastica riciclata»: i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel loro stato finito e che sono costituiti interamente o parzialmente da materia plastica riciclata; 6) «contenuto di riciclato»: quantità di materia plastica riciclata direttamente risultante dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio, contenuta nella materia plastica riciclata sottoposta a un ulteriore processo di post-lavorazione o in materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati a partire da essa; 7) «processo di pretrattamento»: tutte le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate per selezionare, triturare, lavare, mescolare o trattare in altro modo i rifiuti di materia plastica al fine di renderli idonei al processo di decontaminazione; 8) «input di materia plastica»: le materie plastiche ottenute dal processo di pretrattamento immesse in un processo di decontaminazione; 9) «processo di decontaminazione»: specifica sequenza di operazioni unitarie che, nel loro insieme, hanno come scopo principale quello di rimuovere la contaminazione dall'input di materia plastica al fine di renderlo idoneo al contatto con i prodotti alimentari utilizzando una specifica tecnologia di decontaminazione; 10) «contaminazione accidentale»: la contaminazione presente nell'input di materia plastica proveniente dai prodotti alimentari, dai materiali e dagli oggetti di materia plastica previsti e utilizzati per il contatto con i prodotti alimentari, dal loro uso o uso improprio per scopi non alimentari e dalla presenza non intenzionale di altre sostanze o di altri materiali e oggetti dovuta alla gestione dei rifiuti; 11) «processo di post-lavorazione»: tutte le operazioni unitarie successive al processo di decontaminazione mediante le quali l'output è ulteriormente polimerizzato, trattato in altro modo e/o convertito, ottenendo in tal modo materiali e oggetti di materia plastica riciclata allo stato finito; 12) «impianto di riciclaggio»: le attrezzature che consentono lo svolgimento di almeno una parte del processo di riciclaggio; 13) «impianto di decontaminazione»: le attrezzature specifiche che consentono lo svolgimento di un processo di decontaminazione; 14) «stabilimento di riciclaggio»: un luogo in cui è situato almeno un impianto di decontaminazione; 15) «schema di riciclaggio»: un accordo tra soggetti giuridici per gestire l'uso, la raccolta differenziata e il riciclaggio di materiali e oggetti di materia plastica con l'obiettivo di limitare o prevenire la loro contaminazione al fine di facilitarne il riciclaggio; 16) «riciclatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che applica un processo di decontaminazione; 17) «trasformatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua una o più operazioni unitarie del processo di post-lavorazione; 18) «operazione unitaria»: un'operazione di base che fa parte di un processo e che applica una sola trasformazione al suo input, o più trasformazioni se si verificano insieme; 19) «fase di fabbricazione»: una o più operazioni unitarie sequenziali seguite da una valutazione della qualità del materiale risultante da tale fase; 20) «lotto»: una quantità di materiale della stessa qualità, prodotto utilizzando parametri di produzione uniformi in una determinata fase di fabbricazione, conservato e contenuto per escludere la miscelazione con altri materiali o la contaminazione, e contrassegnato come tale da un unico numero di produzione.
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