Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 ago 2020
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) «pneumatici»: componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi; b) «PFU»: lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto; c) «gomma vulcanizzata»: la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici; d) «gomma vulcanizzata granulare (GVG)»: la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; e) «lotto»: un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG); f) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto di produzione); g) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG), di cui all'; h) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo