Art. 1
Oggetto e finalità
In vigore dal 5 ago 2020
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che esiste un mercato per la gomma vulcanizzata granulare in ragione del fatto che la stessa risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che, dall'istruttoria effettuata, è emerso che la gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 luglio 2017, del 20 dicembre 2018, del 26 settembre 2019 e del 19 dicembre 2019;
Vista la comunicazione di cui all' della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione con nota del 14 novembre 2017, e con successiva nota del 16 settembre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 239 dell'8 gennaio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2020-03-31;78#art-1