Art. 4

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

In vigore dal 5 ago 2020
Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni 1. Il rispetto dei criteri di cui all', comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. 3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2020-03-31;78#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo