Capo I
Art. 2
Autorità nazionale competente
In vigore dal 14 mar 2021
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
2. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica di coordinamento a livello nazionale responsabile per:
a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;
b) il coordinamento delle prove ufficiali di distinguibiltà, omogeneità e stabilità (DUS) di cui all' ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;
c) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli ufficiali dei prodotti sementieri e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;
d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-2